Permessi di soggiorno di lunga data

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

Cos’è il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un titolo previsto dall’art 9 del Testo Unico immigrazione rilasciato a chi soggiorna in maniera stabile e continuative in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea e soddisfi determinati requisiti.

Durata

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
Non ha scadenza, non deve essere rinnovato ma solo aggiornato e attribuisce allo straniero una serie di diritti “in più” rispetto al permesso di soggiorno “ordinario”.
Il ’permesso UE per soggiornanti di lungo periodo’ consente infatti di:

  • entrare in Italia senza visto;
  • svolgere in Italia qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata. N.B. Per quest’ultima non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno ;
  • accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione, in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale (compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi popolari) ;
  • avere l’assegno dell’Inps per gli invalidi civili e l’assegno sociale;
  • partecipare alla vita pubblica locale, anche votando (se previsto);
  • non essere più espulsi dall’Italia, tranne che per gravi motivi di sicurezza nazionale.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è valido come documento di identificazione personale per 5 anni.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non riporta data di scadenza ma la dicitura “illimitata”

Chi può chiederlo?

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

  •  che soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
  •  che sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;
  •  che possono dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato);
  •  che hanno superato un test di conoscenza della lingua italiana. (in vigore dal 9 dicembre 2010)*

* Il superamento del test di conoscenza della lingua italiana non è richiesto in caso in cui il richiedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia titolare della protezione internazionale.

Il calcolo del periodo di soggiorno (almeno 5 anni) per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall’Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta.

Chi non può richiederlo

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può però essere richiesto:

  • dai titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale;
  • dai titolari di permesso per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea;
  • dai richiedenti la protezione internazionale;
  • dai titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo;
  • dai cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato;

“Tuttavia i precedenti periodi di possesso di queste tipologie di permesso, ad esclusione dei soggiorni di breve periodo, possono essere utili nel calcolo dell’anzianità del soggiorno (5 anni)”.

Attenzione!!! La presenza di condanne non può comportare un automatico diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Dovranno essere infatti presi in considerazione la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione che abbiano, successivamente alla perdita del posto di lavoro, trovato un nuovo impiego, potranno richiedere il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (sempre che soddisfino gli altri requisiti) dimostrando l’attualità delle risorse economiche sufficienti.
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato anche ai titolari di un permesso di soggiorno per assistenza minore (ex art 31, comma 3 de Testo Unico), per motivi religiosi, o per residenza elettiva, qualora i titolari rispondano ai requisiti richiesti.

Casi di revoca

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato:

  •  se acquisito fraudolentemente;
  •  quando lo straniero diventi un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato;
  •  in caso di assenza dall’UE per 12 mesi consecutivi;
  •  in caso di rilascio di Pds UE da altro stato UE
  •  in caso di assenza dal territorio Nazionale per 6 anni
  •  in caso di revoca o cessazione dello status di rifugiato o dello status di titolare della protezione sussidiaria*

La separazione legale o lo scioglimento del matrimonio non comportano in ogni caso la revoca del permesso di soggiorno UE.
Nel caso di revoca per assenza dal territorio dello stato o per conferimento di permesso UE da parte di altro stato membro, è possibile riottenere il Permesso UE dopo 3 anni e comunque ottenere un normale pds.

*Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9,13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell’annotazione “protezione internazionale riconosciuta dall’Italia” ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.

Ricorso

Contro il rifiuto del rilascio o la revoca del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere proposto un ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal provvedimento.

Il permesso UE di lungo periodo per i familiari

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico:

  •  figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  •  figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
  •  genitori a carico;
  •  genitori ultra-sessantacinquenni.

Requisiti per l’estensione del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari:

  •  alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale di edilizia residenziale pubblica o che risponda ai requisiti igienico-sanitari certificati dall’ASL competente;
  •  reddito sufficiente (anche derivato dal cumulo dei redditi dei familiari conviventi).
  • Secondo l’interpretazione data dalle Questure, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia europea (C-469/13) del 17 luglio 2014, anche i familiari a carico devono soddisfare il requisito dell’anzianità del soggiorno (5 anni). Una accurata lettura delle motivazioni con cui la Corte ha emanato l’atto, potrebbe far ritenere che il requisito dei 5 anni possa essere fatto valere solo nei confronti di chi, a seguito del rilascio del Pds CE, eserciti il diritto a circolare in altro Stato membro.
  • Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per i familiari dei beneficiari di protezione internazionale non è richiesta allo straniero titolare della protezione internazionale ed ai sui familiari la documentazione relativa all’idoneità abitativa, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza.

Ricorso

Contro il rifiuto del rilascio o la revoca del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei familiari può essere proposto un ricorso presso il Tribunale ordinario

La documentazione

La documentazione da inserire dovrà essere valutata caso per caso al fine di fornire maggiori garanzie per un esito positivo della domanda.