Naspi

Indennità di disoccupazione Naspi

Ai lavoratori che involontariamente perdono il posto di lavoro viene concessa un’ indennità di sostegno al reddito denominata NASPI.

E’ una prestazione economica, istituita dal 1°maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente l’occupazione.

Quali requisiti sono richiesti?
Per ottenere l’indennità NASpI i lavoratori interessati devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

1) stato di disoccupazione involontaria ( sono ad esempio esclusi i lavoratori dimissionari);

2) almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

3) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’Importo
La misura della prestazione è pari (circ. 94 del 12/5/2015):
– al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT;
– al 75% dell’importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1°maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.

Durata dell’indennità

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E’ parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI.

Presentazione domanda

La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Naspi deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito web dell’INPS.

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

  •  dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. In caso di malattia insorta durante il periodo in cui si percepisce la NASpI, ma entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata della malattia indennizzata (o dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale) e al termine viene ripresa per la parte residua.
  •  dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  •  dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  •  dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  •  dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  •  dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.