Validazioni dei tuoi documenti per l’estero con appostile secondo la convenzione dell’aja
Non sappiamo se la documentazione citata dall’interessato permette di
ricavare semplicemente l’origine italiana oppure la cittadinanza a
tutti gli effetti e fin dalla nascita dell’interessato.
Noi possiamo solo rispondere andando a consultare le norme di legge e
non possiamo rendere conto di eventuali prassi attuate presso i singoli
uffici, rispetto alle quali non abbiamo la possibilità di un
monitoraggio capillare. A questo riguardo rileva il DPR n. 445 del 28
dicembre 2000 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di Documentazione Amministrativa) che all’art. 41 (validità dei certificati) recita:
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità (quindi oltre i sei mesi previsti al primo comma) nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni
dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti
certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta
acquisita la dichiarazione dell’interessato. Resta ferma la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 76.
Dobbiamo ritenere che i certificati, una volta rilasciati dalle autorità
straniere e legalizzati dal consolato italiano, siano equiparati ai
certificati italiani e di conseguenza le condizioni per la loro scadenza
o meno, devono essere le stesse. I certificati relativi a circostanze
che non sono modificabili come la nascita hanno una validità illimitata.
Di conseguenza dovremmo ritenere che i certificati che
chi ci scrive ha ottenuto e legalizzato ai fini dell’accertamento della
propria origine o della propria cittadinanza italiana, non dovrebbero avere alcuna scadenza,
perché riguardano esclusivamente la discendenza. Come pure non può
avere scadenza la legalizzazione considerato che quel determinato
certificato è stato già legalizzato dal consolato italiano, in quanto
ritenuto conforme alla legislazione del paese di origine.
Per maggiore scrupolo, l’interessato potrebbe sempre dichiarare in fondo
al certificato – aggiungendo una annotazione sotto la sua
responsabilità – che tutte le circostanze nello stesso riportate non
sono state modificate alla data in cui effettua la dichiarazione; ciò
dovrebbe eliminare totalmente qualsiasi rischio, in base alla norma
citata, nell’utilizzo della documentazione che egli si propone di fare.