In via generale la normativa prevede che lo straniero, al momento del rinnovo, debba essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso.
Pendono quindi sul procedimento di rinnovo questi importanti fattori:
- null
- I tempi della richiesta
- Il possesso di risorse economiche sufficienti
- L’esistenza di condanne per i reati ostativi all’ingresso
Tempi
La richiesta di rinnovo può essere presentata alla Questura della
Provincia di residenza nel termine di 90 giorni dalla scadenza del
Permesso di Soggiorno. L’amministrazione dovrebbe rispondere in 60
giorni.
Può non farlo solo in caso di comprovati motivi.
Il combinato disposto con l’art. 13 rende poi possibile la presentazione dell’istanza di rinnovo entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno.
Ed
in ogni caso, qualora lo straniero non fosse stato colpito da
provvedimento di espulsione ed abbia provveduto, anche oltre i 60 giorni
(giustificato motivo) a presentare la domanda, si dovrà tener conto
della situazione lavorativa e quindi procedere con il rinnovo.
Si potrebbe quindi sostenere che lo straniero che presenti una istanza
di permesso di soggiorno anche dopo la scadenza del termine e a cui
venga notificato un diniego, possa far valere anche solo una
“disponibilità all’assunzione” sopravvenuta. Tale disponibilità infatti
non si sarebbe potuta concretizzare in una vera e propria assunzione per
la mancanza del titolo di soggiorno in corso di validità. La
giurisprudenza in materia risulata piuttosto scarsa e quando positiva
“avventata” nell’affermare tale possibilità.
E’ in ogni caso ritenuto illegittimo un provvedimento di espulsione
nei confronti dello straniero che, dopo aver ricevuto il diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno, può dimostrare nuovi elementi
sopraggiunti. In questo caso è necessario procedere al riesame della
situazione tenendo conto dell’attualità della situazione dello
straniero.
Il reddito
La giurisprudenza ha ormai consolidato un orientamento secondo cui è
impossibile per le questure produrre una valutazione automatica delle
risorse sufficienti legata ai parametri previsti dall’importo annuo
dell’assegno sociale, dovendo invece considerare la storia lavorativa pregressa dell’interessato e la prospettiva di lavoro futura.
Il
caso più emblematico è quello di un lavoratore che al momento del
rinnovo disponga di un contratto di lavoro di soli 6 mesi. Egli potrebbe
non raggiungere l’importo dell’assegno sociale stabilito per un anno,
ma comunque gli dovrà essere garantito il rinnovo del permesso di
soggiorno considerando che la precarietà e la flessibilità del mercato
del lavoro possono lasciar dedurre che alla scadenza dei 6 mesi
l’interessato potrà trovare una nuova occupazione o rinnovare lo stesso
contratto.
Non potrà cioè essere fatta valere per il diniego del pds la perdita
del posto di lavoro avvenuta dopo la presentazione della domanda. Le
conseguenze della lentezza dell’amministrazione non possono infatti
essere fatte ricadere sull’interessato. Ma questa previsione è frutto di
una pronuncia della giurisprudenza chiamata a decidere sulla durata del
pds di uno straniero in possesso comunque di un contratto.
Sembra più rischioso far riferimento a questa possibilità come prassi generalmente valida.
Redditi da lavoro nero
Si possono ritenere utili al rinnovo del permesso di soggiorno i redditi da lavoro nero.
In tal caso le modalità del rinnovo, stante i lunghi tempi di attesa per
l’accertamento da parte degli uffici competenti (INPS, INAIL, etc) sono
discrezionali e variano da Questura a Questura.
Redditi dei familiari
Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno non potranno non
essere tenuti in considerazione i redditi complessivi del nucleo
familare.
La valutazione non potrà essere fatta considerando un semplice “cumulo”
dei redditi ma dovrà tenere conto degli altri fattori di cui all’art 5
comma 5.
Appare in ogni caso controverso limitare tale possibilità di far valere
il sostentamento da parte di un familiare solo alle categorie di
familiari stabilite dall’art 29 così come considerare i redditi prodotti
dai soli familiari conviventi.
L’obbligo di sostentamento così come riconosciuto dal nostro ordinamento, va ben oltre queste categorie.
Malattia o infortunio
Il preteso automatismo del diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno in mancanza di lavoro trova smentita anche in relazione a
situazioni che non sono imputabili al lavoratore immigrato come in caso
di malattia o infortunio prolungati.
L’art.8, co.1, della Convenzione O.I.L. n.97 del 1949 impedisce il
rinvio nel paese di provenienza in caso di sopravvenuta impossibilità di
lavorare causata da malattia o infortunio.
I motivi ostativi al rinnovo
Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno la Questura dovrà
prendere in considerazione la sussistenza di eventuali reati ostativi al
rinnovo del titolo.
E’ in ogni caso illegittimo il
diniego qualora la Questura non abbia prodotto una valutazione
sull’attualità e la concretezza dell’eventuale pericolosità sociale in
caso di condanne c.d ostative e senza che sia stata tenuto in debito
conto la situazione familiare, l’esistenza di legami con il paese
d’origine, l’anzianità della presenza in Italia, in caso di titolari di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che abbiano effettuato il
ricongiungimento familiare.
I motivi ostativi al rinnovo:
- pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (anche x stati area Schengen)
- condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 commi 1 e 2 del CPP, anche se la sentenza è stata emessa a seguito di patteggiamento, oppure per reati legati agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori
- condanne definitive per la violazione delle norme sul diritto d’autore.
I motivi ostativi al rinnovo:
pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (anche x stati area Schengen)
condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 commi 1 e 2 del CPP, anche se la sentenza è stata emessa a seguito di patteggiamento, oppure per reati legati agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori
condanne definitive per la violazione delle norme sul diritto d’autore.
La riabilitazione ed estinzione del reato
Possono in ogni caso essere fatte valere l’intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale e l’estinzione del reato.
E’ possibile presentare istanza di riabilitazione quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; il termine si allunga ad otto anni qualora sia stata contestata l’aggravante della recidiva o a dieci anni se il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
La riabilitazione può equipararsi all’automatica estinzione della condanna inflitta in sede di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 445, c.2 c.p.p.
In questo caso l’automatica estinzione del reato avviene dopo 5 anni, quando sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, sempre che nello stesso periodo il lavoratore non abbia commesso un delitto della stessa indole.
Il rinnovo del permesso per motivi di lavoro
Documenti necessari per il rinnovo:
[ Scarica la lista in formato .pdf ]
Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri anche sotto i 14 anni
Con la Legge n. 122 del 7 luglio 2016 si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età.
Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori.
Si ricorda che il minore convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.
Per effetto delle nuove norme, deve essere pagato il bollettino di euro 30,46 per ogni figlio da “zero” a 14 anni.
Per i minori che hanno compiuto 14 anni l’importo è uguale ai maggiorenni (30,46 costo del tesserino + 30 euro per il servizio postale + 16 euro come imposta di bollo).
Cosa fare per richiedere il Permesso/Carta di Soggiorno
In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell’art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall’art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze di permesso e carta di soggiorno dovranno essere presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.
Possono esser presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle sotto riportate tipologie di permessi-carte di soggiorno:
- Adozione
- Affidamento
- Aggiornamento della carta di soggiorno
- Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
- Attesa occupazione
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Asilo politico rinnovo
- Carta di soggiorno per stranieri
- Conversione permesso di soggiorno
- Duplicato della carta di soggiorno
- Duplicato Permesso di soggiorno
- Famiglia
- Famiglia minore 14-18 anni
- Rinnovo Famiglia art. 19
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro casi particolari previsti
- Lavoro subordinato-stagionale
- Missione
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- Ricerca scientifica
- Status apolide rinnovo
- Studio
- Tirocinio formazione professionalE
Il diniego
Il diniego del rinnovo ha diverse fasi procedurali.
Eventuali irregolarità amministrative sanabili, i meri errori materiali, non potranno essere motivo di diniego della richiesta.
Sarà prevista la possibilità, per l’interessato, di integrare la
pratica presentata inizialmente sia con documenti mancanti, sia con
nuovi documenti che attestano situazioni nel frattempo sopraggiunte.
In questo caso avviene spesso che la Questura, alla data della
convocazione, nel caso di errori o mancanza di documenti, assegni
all’interessato una nuova data in cui esibire i documenti corretti e
completi.
Questa previsione è molto importante perché da un lato riguarda appunto
la mera mancanza o non correttezza dei documenti, ma dall’altro fa
riferimento ad una norma molto importante (dal nostro punto di vista)
del testo unico. Si tratta dell’articolo 5 comma 5, che prevede che “il
pds o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i
requisiti previsti per l’ingresso ed il soggiorno …sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.”
Ciò significa che in caso di presentazione dell’istanza in mancanza dei requisiti previsti (per esempio il lavoro)
sarà sempre possibile per lo straniero far valere un nuovo contratto di
lavoro sottoscritto prima che venga emesso un provvedimento di diniego. Cioè mentre si è ancora in fase istruttoria.
Se è possibile usufruire di questa possibilità in senso favorevole,
fortunatamente non è possibile il contrario. Non potrà cioè essere fatta
valere per il diniego del pds la perdita del posto di lavoro avvenuta
dopo la presentazione della domanda. Le conseguenze della lentezza
dell’amministrazione non possono infatti essere fatte ricadere
sull’interessato. Ma questa previsione è frutto di una pronuncia della
giurisprudenza chiamata a decidere sulla durata del pds di uno straniero
in possesso comunque di un contratto. Sembra più rischioso far
riferimento a questa possibilità come qualcosa di generalmente valido.
In primo luogo dovrà essere consegnato all’interessato il preavviso di rigetto dell’istanza.
Il provvedimento dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della
pratica, anche le motivazioni per cui è stata attivata la procedura di
rigetto.
L’interessato avrà quindi 10 giorni di tempo ai sensi dell’articolo 10bis
della legge 241 (sul procedimento amministrativo), per produrre una
memoria, ovviamente scritta, in cui tentare di proporre le nostre
motivazioni o molto più spesso di contestare la scelta della questura
documentandola adeguatamente.
La questura quindi potrà accogliere o non accogliere le argomentazioni proposte con la memoria proposta.
In ogni caso (la memoria può arrivare dopo) se la Questura non avesse
già adottato il provvedimento di rigetto e la documentazione fosse
integrata anche oltre i 10 giorni dovrà comunque prenderla in
considerazione.
In caso di rigetto dell’istanza lo straniero verrà “invitato” ad allontanarsi dal territorio nazionale entro 15 giorni.
Contro il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di
soggiorno si può agire in ricorso presso il tribunale amministrativo
competente entro 60 giorni ad eccezione dei ricorsi che
riguardano il diritto all’unità familiare che invece potranno essere
proposti presso il Tribunale ordinario.
Lo straniero sarà comunque inespellibile fino a quando non trascorrano i 60 giorni.
Trascorsi i 60 giorni sarà importante richiedere al giudice la sospensione dell’eventuale provvedimento di espulsione adottato
Il diniego del permesso di soggiorno da parte della Questura dovrà comunque essere adeguatamente motivato, la situazione dell’interessato dovrà essere presa in considerazione nell’attualità, e non potrà essere astrattamente ricondotta al contesto legislativo bensì precisamente collocata nelle previsioni di legge.
Nelle more del rinnovo
In attesa del permesso di soggiorno, con la sola ricevuta, lo straniero può comunque:
- controllare lo stato della sua pratica attraverso il sito della Questura
- iscriversi all’anagrafe;
- iscriversi al SSN;
- stipulare contratti di affitto;
- effettuare ogni operazione con la sola limitazione dell’uscita e del reingresso nel territorio che può avvenire solamente senza il transito per i paesi dell’area Schengen.