Quando viene rilasciato?
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato quando, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il lavoratore non sia titolare di un contratto di lavoro ma risulti invece iscritto nelle liste di collocamento.
Quindi, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.
Cosa deve fare lo straniero?
Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, deve presentarsi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l’impiego e rendere dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Lo straniero che perde il posto di lavoro potrà essere iscritto alle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno o in ogni caso per tutta la durata delle prestazioni di sostegno al reddito, durante il quale potrà cercare una nuova occupazione.
Lo studente straniero e il permesso di soggiorno per attesa occupazione
Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio
ha diritto alla conversione di detto titolo di soggiorno in permesso di
soggiorno per attesa occupazione.
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master
universitario di I o di II livello ovvero la laurea triennale o la
laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi
di studio, può essere iscritto nelle liste di collocamento per un periodo non superiore a dodici mesi, e può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L’erogazione di prestazioni di sostegno al reddito
Alle condizioni previste, lo straniero iscritto nell’elenco anagrafico del centro per l’Impiego potrà usufruire dell’indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni di sostegno al reddito previste alla pari dei cittadini italiani e comunitari.
consulta la scheda pratica – Indennità di disoccupazione NASpI
Il soggiorno in Italia
Il lavoratore straniero iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego ha diritto a rimanere in Italia oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Durata
La Questura competente, alla scadenza del permesso di soggiorno, rilascia un permesso per attesa occupazione per una durata non inferiore ad un anno (Circolare del Ministero dell’Interno n. 40579 del 03/10/2016).
Le modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha portato ad un anno la durata del permesso per attesa occupazione (in precedenza la durata era di 6 mesi) ha introdotto anche una disposizione secondo cui “decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b) .
In ogni caso, quando alla scadenza il lavoratore sia titolare di un nuovo contratto di lavoro subordinato, troveranno applicazione le disposizioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno così come interpretate dalla giurisprudenza. Anche in sede di rinnovo, una volta scaduta la validità del permesso per attesa occupazione, non sarà possibile fissare un importo minimo di reddito così come previsto dall’art 29, comma 3, lettera b). Il riferimento a tale requisito infatti è possibile solo in caso di richieste di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
Di contro, la nuova formulazione dell’art. 22, comma 11, del TU, apre ad una possibile interpretazione estensiva nella valutazione delle condizioni per il rinnovo del titolo di soggiorno che, quantomeno in sede di giudizio, potrebbe far leva sul possesso di risorse economiche dimostrabili, riferibili all’importo annuo dell’assegno sociale, anche in assenza di un contratto di lavoro (vedi sentenza n. 2730/16 del Consiglio di Stato).
In ogni caso eventuali periodi di occupazione lavorativa intrapresi nel corso della durata del permesso per attesa occupazione, con la conseguente cancellazione dai registri del Centro per l’Impiego e l’eventuale successiva re iscrizione nelle liste, interrompono il termine di durata di un anno.
La durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione dovrà quindi essere prorogata fino al raggiungimento di un anno a partire dalla nuova iscrizione al Centro per l’Impiego.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione deve essere inoltrata attraverso la compilazione .
La documentazione
La documentazione da inserire dovrà essere valutata caso per caso al fine di fornire maggiori garanzie per un esito positivo della domanda.
Saranno poi necessari:
- il pagamento del contributo è stato ripristinato
- marca da bollo da euro 16,00;
- ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
- pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione.
Contattaci per presentare la domanda
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è rinnovabile in via generale.
Al termine della validità del permesso il lavoratore:
Potrà
richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel caso in
cui trovi una nuova occupazione (inviando allo Sportello Unico il
contratto di soggiorno o presentando alla Questura una lettera di
disponibilità di assunzione da parte di un datore di lavoro).
Nel
caso in cui non trovi un nuovo lavoro e non possa comunque dimostrare
risorse economiche sufficienti, nella misura prevista dall’art 29 del
TU, dovrà lasciare il territorio nazionale.
Lo straniero che, al momento della scadenza del permesso di soggiorno,
sia iscritto da oltre un anno al Centro per l’Impiego, potrà comunque
tentare di far valere la disponibilità di risorse economiche sufficienti
al fine di prolungare il suo soggiorno oltre il termine di un anno. A
tal proposito dovrebbero essere prese in considerazione la disponibilità
di indennità di mobilità, la disponibilità di indennità di
disoccupazione, la mobilità in deroga, la disponibilità del Trattamento
di Fine Rapporto, di eventuali risparmi, di arretrati, la presenza di
eventuali cause intentate nei confronti del precedente datore di lavoro
(che potrebbero sfociare in sentenze di riammissione o in risarcimenti
del danno).
Il viaggio di rientro nel Paese di provenienza dovrebbe essere a carico dell’ultimo datore di lavoro.
I titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione hanno diritto a:
stipulare contratti di affitto
stipulare contratti di assicurazione
accedere all’assistenza sanitaria a parità di trattamento con i lavoratori (anche medico di base)
mantenere l’iscrizione anagrafica
presentare
domanda di rilascio del Permesso ce di Lungo periodo nel caso in cui
stipulino un contratto di lavoro e siano in possesso dei requisiti
richiesti previsti dall’art 9 del Testo Unico.
Consigli utili
Presentare richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione
anche se l’iscrizione alle liste del centro per l’Impiego è avvenuta
oltre i 40 giorni previsti.