Procedura riconoscimento del titolo per infermieri professionali e moduli allegati
Roma, 12 aprile 2000
Ministero della Sanità
Dipartimento Professioni Sanitarie, Risorse Umane e Tecnologiche in
Sanità e Assistenza Sanitaria di Competenza Statale – Ufficio III
Cittadini stranieri non comunitari. Riconoscimento titoli professionali dell’area sanitaria conseguiti all’estero. Autorizzazione all’esercizio professionale.
AL MINISTERO DELL’INTERNO
Ufficio di Gabinetto
Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali
00100 ROMA
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ufficio Relazioni Culturali
00103 ROMA
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Affari Sociali
Dipartimento Politiche Comunitarie
00100 ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
00100 ROMA
AL MINISTERO DEL LAVORO
Servizio Immigrazione
00187 ROMA
AL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
Dipartimento Autonomia Universitaria e Studenti
00144 ROMA
AGLI ASSESSORI ALLA SANITÀ DELLE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI
AGLI ASSESSORI ALLA SANITA’ DELLE PROVINCIE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI Via Cola di Rienzo 801/A
00192 ROMA
ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
MEDICI VETERINARI Via del Tritone, 125
00187 ROMA
ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEI FARMACISTI Via Palestro, 75
00100 ROMA
ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI
COLLEGI DELLE OSTETRICHE Piazza Tarquinia, 51d
00183 ROMA
ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE IPASVI Via A. De Petris, 70
00184 ROMA
ALLA FEDERAZIONE NNAZIONALE COLLEGI
TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA Via Ravenna, 24
00161 ROMA
A.R.IS. Largo della Sanità Militare, 60
00187 ROMA
A.I.O.P. Via L. Caro, 67
00100 ROMA
Il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero disciplina l’esercizio professionale ed il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti per i cittadini stranieri, non comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 139/L alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998).
Il Regolamento di attuazione stabilisce, poi, le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio delle professioni sanitarie e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, pubblicato nel Supplemento ordinano n. 190/L alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3.11.1999).
In base alle richiamate disposizioni di legge e regolamentari tutti i cittadini stranieri, non comunitari, che si trasferiscono in Italia, per brevi o lunghi periodi, allo scopo di esercitare una professione sanitaria devono essere in possesso di un titolo abilitante all’esercizio professionale riconosciuto dal Ministero della sanità e devono iscriversi all’albo professionale dell’Ordine o del Collegio professionale o, in mancanza dell’Ordine e Collegio professionale, all’elenco speciale tenuto dal Ministero della sanità.
Con la presente circolare vengono forniti alcuni chiarimenti e le necessarie istruzioni per il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario e per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione stessa.
I cittadini stranieri non comunitari già regolarmente soggiornanti in Italia o che hanno già ottenuto un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro devono chiedere al Ministero della sanità, direttamente o tramite il datore di lavoro che intende assumerli, il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio professionale.
Il cittadino straniero non comunitario, ancora soggiornante all’estero e che intende trasferirsi in Italia per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, può richiedere al Ministero della sanità il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria che intende esercitare
- direttamente;
- tramite le rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio Paese nel caso di iscrizione nelle apposite “liste” tenute dalle rappresentanze stesse,
- tramite lo “Sponsor” in Italia, ossia il soggetto, pubblico o privato, che si fa garante del suo soggiorno in Italia per un anno;
- tramite il datore di lavoro in Italia che intende assumerlo e che presenta all’Ufficio Provinciale del lavoro richiesta nominativa in tal senso. Il riconoscimento del titolo da parte del Ministro della sanità costituisce presupposto necessario per ottenere il “Visto” per motivi di lavoro da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti.
- A) CITTADINI IN POSSESSO DI UN TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO IN ITALIA
Una categoria di cittadini stranieri, non comunitari, del tutto
particolare è quella dei cittadini, provenienti da Paesi dell’Unione
europea o da Paesi extracomunitari, che abbiano conseguito il titolo
abilitante all’esercizio della professione sanitaria interamente in
Italia (diploma di laurea e diploma di abilitazione professionale per i
medici chirurghi, veterinari, odontoiatri e farmacisti; diploma
abilitante per le professioni sanitarie infermieristiche tecniche e
della riabilitazione; attestato o diploma per ottici e odontotecnici,
etc. )
Tali cittadini:
1. se regolarmente soggiornanti in Italia alla data del
27 marzo 1998, ossia alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, possono iscriversi direttamente agli ordini e collegi
professionali o agli elenchi speciali tenuti dal Ministero della sanità
ed esercitare la relativa professione sanitaria;
2. se regolarmente soggiornanti in Italia in data
successiva al 27 marzo 1998 o che, ancorché presenti in Italia alla data
del 27 marzo 1998, abbiano conseguito il titolo abilitante dopo tale
data, possono iscriversi agli ordini e collegi professionali o agli
elenchi speciali previo parere favorevole da parte del Ministero della
sanità, in coerenza con le quote annue massime, previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di stranieri da ammettere sul
territorio nazionale per motivi di lavoro. Il parere è richiesto, prima
di procedere all’iscrizione, direttamente dall’Ordine o Collegio
professionale.
Non possono usufruire del beneficio dell’iscrizione in deroga al
requisito della cittadinanza gli stranieri che hanno conseguito il
titolo in Italia a seguito di ammissione in soprannumero ai corsi di
diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza.
I predetti cittadini, avendo conseguito il titolo abilitante in Italia,
sono esonerati dall’accertamento della conoscenza della lingua italiana e
delle specifiche disposizioni che regolano l’esercizio professionale in
Italia.
B) CITTADINI IN POSSESSO DI UN TITOLO ABILITANTE ACQUISITO O RICONOSCIUTO IN UN PAESE DELL’UNIONE EUROPEA
Un’altra categoria di cittadini stranieri non comunitari, che
presenta specifiche caratteristiche, è quella dei cittadini non
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al 27 marzo 1998 o
provenienti da un paese dell’Unione Europea, che:
a) hanno conseguito totalmente un titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria in un Paese dell’Unione,
b) ovvero hanno conseguito un titolo abilitante in un
Paese terzo ed hanno già ottenuto il riconoscimento di tale titolo in un
Paese dell’Unione.
I cittadini di che trattasi, al fine di ottenere l’autorizzazione
all’iscrizione ad un ordine, un collegio o un elenco speciale in Italia,
devono presentare al Ministero della sanità la seguente documentazione:
1. domanda compilata secondo il facsimile riportato nell’Allegato 1;
2. copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
3. copia autenticata del titolo di studio specifico per l’attività richiesta;
4. copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l’attività richiesta, qualora previsto dal Paese extracomunitario ove è stato conseguito il titolo o dal Paese dell’Unione di provenienza;
5. attestazione dell’Autorità di governo del Paese dell’Unione di provenienza dal quale risulti che non esistono impedimenti di tipo professionale o penale all’esercizio della professione che si intende esercitare;
6. copia dell’iscrizione all’albo professionale (ove esistente) del Paese dell’Unione di provenienza.
L’accertamento dei requisiti è effettuato dal Ministero della sanità,
sentita la Conferenza dei Servizi di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o dell’articolo 14 del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
Limitatamente ai titoli conseguiti in parte o in toto in un Paese terzo,
già riconosciuti da un Paese dell’Unione, il Ministero della sanità,
sentita la Conferenza, può stabilire, con proprio decreto, che il
riconoscimento sia subordinato al superamento di una misura
compensativa. Nel caso di riconoscimento dei titoli di medico chirurgo,
medico veterinario, odontoiatra e farmacista il Ministero può richiedere
che l’interessato sostenga preventivamente l’esame di abilitazione
all’esercizio professionale.
In caso di riconoscimento dei titolo, il Ministero della sanità provvede
ad autorizzare l’iscrizione all’Ordine, al Collegio o all’elenco
speciale, in coerenza con le quote previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sulle quote massime di stranieri da ammettere
annualmente sul territorio nazionale per motivi di lavoro.
La verifica non è richiesta per i cittadini regolarmente soggiornanti in
Italia alla data del 27 marzo 1998, ossia alla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo l998, n. 40.
L’iscrizione agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta
previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
L’accertamento è svolto, con oneri a carico dell’interessato, a cura
degli Ordini e Collegi professionali e del Ministero della sanità con le
modalità appresso indicate.
- C) CITTADINI PROVENIENT1 DA UN PAESE TERZO CON TITOLO CONSEGUITO IN UN PAESE TERZO
La categoria di cittadini stranieri, non comunitari, più interessata alle nuove disposizioni, è quella dei cittadini in possesso di titoli abilitanti conseguiti totalmente in un Paese terzo, che:
A) sono residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno;
B) sono residenti all’estero ed intendono trasferirsi in Italia.
I predetti cittadini, al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio professionale, se già residenti in Italia, o il ’’Visto” d’ingresso nel territorio italiano, se residenti all’estero, devono chiedere, direttamente o tramite le rappresentanze diplomatiche competenti, al Ministero della sanità il preventivo riconoscimento del titolo professionale abilitante, presentando la seguente documentazione:
1. domanda compilata secondo il facsimile riportato nell’Allegato 2;
2. copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per i cittadini di cui alla lettera sub A);
3. copia autenticata del titolo di studio specifico per l’attività richiesta;
4. copia autenticata del titolo di abilitazione per l’attività richiesta, qualora previsto dal Paese ove è stato conseguito il titolo;
5. copia dell’iscrizione all’albo professionale, ove esistente nel Paese di provenienza;
6. certificazione dell’Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo o, in alternativa, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel predetto Paese, che attesti, oltre i requisiti richiesti per l’accesso al corso di studi per il conseguimento del titolo, i programmi dettagliati degli studi con indicazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonchè la validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito;
7. dichiarazione di valore, da parte dell’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di conseguimento del titolo, che attesti la validità abilitante del titolo all’esercizio della professione nel Paese in cui il titolo è stato conseguito nonchè le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.
I cittadini di cui alla lettera sub A) devono produrre un’autocertificazione, secondo la normativa vigente, sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale o penale all’esercizio della professione che si intende esercitare, i cittadini di cui alla lettera sub B) devono produrre un’attestazione dell’Autorità competente del Paese di provenienza sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale o penale all’esercizio della professione che si intende esercitare.
L’accertamento dei requisiti è effettuato dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza dei Servizi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, o all’articolo 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319. Nel caso di riconoscimento dei titoli di medico chirurgo, medico veterinario, odontoiatra e farmacista il Ministero della sanità può richiedere all’interessato il preventivo riconoscimento del titolo accademico da parte di una università italiana ovvero l’effettuazione del tirocinio e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale.
Il Ministero della Sanità, sentita la Conferenza dei Servizi, può stabilire con proprio decreto che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una misura compensativa di cui all’art. 12 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 115 o dell’art. 14 D.L. 2 maggio 1994 n. 319. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attuazione della misura compensativa nonchè i contenuti della formazione e le strutture presso le quali la stessa deve essere sostenuta.
In caso di riconoscimento del titolo, il Ministero della sanità provvede ad autorizzare l’iscrizione all’Ordine, al Collegio o all’Elenco speciale, in coerenza con le quote massime, previste per ciascuna professione dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di stranieri da ammettere annualmente sul territorio nazionale per motivi di lavoro.
La verifica del rispetto delle quote non è richiesta per i cittadini regolarmente soggiornanti in Italia alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (27 marzo 1998)
L’iscrizione agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia. L’accertamento è svolto, con oneri a carico dello Sponsor, del datore del lavoro o dell’interessato, a cura degli Ordini e Collegi professionali e del Ministero della sanità con le modalità appresso indicate
- D) TITOLI DI FORMAZIONE POST-BASE
I titoli professionali complementari di titoli abilitanti
all’esercizio di una professione sanitaria o arte ausiliaria,
costituiscono, in alcuni casi, requisito necessario o preferenziale per
lo svolgimento di alcune attività nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale. Rientrano fra tali titoli quelli accademici, di studio e di
formazione professionale, complementari di titoli abilitanti
all’esercizio di una professione, o arte sanitaria e, fra gli altri, i
diplomi di specializzazione dell’area medica e quelli di formazione
complementare delle professioni sanitarie infermieristiche.
I predetti titoli, che sono, per il nostro ordinamento, titoli
accademici o di studio o di formazione professionale e, quindi, non
abilitanti all’esercizio professionale, se conseguiti in un Paese non
appartenente all’Unione europea, possono essere riconosciuti dal
Ministero della sanità esclusivamente ai fini dell’ammissione agli
impieghi e allo svolgimento di attività sanitarie nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale.
Per il riconoscimento del titolo l’interessato deve presentare domanda
al Ministero della sanità e allegare la seguente documentazione:
1. domanda compilata secondo il facsimile riportato nell’Allegato 3;
2. copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
3. copia autenticata del titolo per il quale è richiesto il riconoscimento.
4. certificazione dell’Autorità competente del Paese di
conseguimento del titolo, o in alternativa, della Autorità diplomatica o
consolare italiana in quel Paese, che attesti, oltre ai requisiti di
accesso al corso specifico, i programmi degli studi previsti per il
suddetto titolo con l’indicazione delle ore effettuate (formazione
teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonchè la
validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito;
5. dichiarazione di valore, da parte dell’Autorità
diplomatica o consolare italiana nel Paese di conseguimento del titolo,
che attesti la validità del titolo nonchè le attività professionali che
il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.
6. attestazione, nel caso delle specializzazioni
mediche di anestesia e rianimazione medicina nucleare, radiodiagnostica,
radioterapia, di esercizio della specifica attività specialistica per
almeno 3 anni negli ultimi 10 o per un periodo proporzionalmente minore
nel caso in cui il titolo sia stato conseguito da un periodo di tempo
inferiore a 10 anni antecedente la richiesta .
Il riconoscimento dei predetti titoli per fini diversi da quelli
dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale deve essere richiesto al
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica .
- E) CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E DISPOSIZIONI SULLA PROFESSIONE
L’accertamento della conoscenza, parlata e scritta, della lingua
italiana e della conoscenza delle specifiche disposizioni che regolano
l’attività professionale in Italia è effettuato, in relazione
all’iscrizione ad un albo o ad un elenco, rispettivamente da un esperto o
da un iscritto all’ordine o collegio professionale, su incarico del
presidente dell’ordine o collegio, o da un dirigente del Ministero della
sanità, tramite un colloquio ed una prova scritta. In caso di accertata
insufficiente conoscenza della lingua o delle disposizioni sulla
professione, su richiesta dell’interessato, può essere fissata una
ulteriore verifica, limitata anche alla sola lingua o alle disposizioni
sulla professione, dopo che l’interessato ha ottemperato ad eventuali
adempimenti formativi e di aggiornamento posti a carico dello stesso, in
relazione alle conoscenze dimostrate. Avverso l’esito negativo della
verifica definitiva l’interessato può chiedere al Presidente dell’ordine
o collegio o al Direttore generale del Dipartimento delle professioni
sanitarie che l’accertamento sia effettuato da una Commissione composta,
rispettivamente, dal predetto Presidente o Direttore generale, o loro
delegati, e da due appartenenti alla categoria professionale di cui uno
designato dall’interessato stesso.
L’accertamento negativo da parte della Commissione preclude, in via
definitiva, l’iscrizione all’albo professionale o all’elenco speciale
nell’ambito delle quote relative all’anno per il quale la domanda è
stata presentata.
- F) ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Le attestazioni rilasciate dalle Autorità di governo sulla non
esistenza di impedimenti di tipo professionale, ossia provvedimenti di
sospensione o radiazione dagli albi assunti dagli Ordini e Collegi
professionali, o di natura penale devono essere di data non anteriore a
tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
L’istanza di riconoscimento del titolo e la relativa documentazione
devono essere trasmesse ? a mezzo servizio postale ? al Ministero della
Sanità, Dipartimento delle Professioni Sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche in sanità e assistenza sanitaria di competenza statale ?
Ufficio III, P.le dell’Industria, 20 ? 00144 Roma. Sulla busta deve
essere indicato “Riconoscimento titolo ex lege 40/98.
I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da
una traduzione in italiano certificata conforme al testo originale
dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il
documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.
- G) ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI E COLLEG1 PROFESSIONALI
L’iscrizione all’albo dell’ordine o collegio e all’elenco speciale è
efficace per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno o
della carta di soggiorno; all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno
gli interessati, a pena di cancellazione dagli albi professionali o
dagli elenchi, sono tenuti a comunicare all’ordine o al collegio o al
Ministero della sanità il provvedimento di rinnovo del permesso di
soggiorno stesso.
Gli Ordini e Collegi professionali comunicano al Ministero della sanità
l’esito negativo dell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana e delle specifiche disposizioni che regolano l’attività
professionale in Italia, la eventuale data della ulteriore verifica
nonchè gli adempimenti formativi e di aggiornamento posti a carico
dell’interessato.
Gli Ordini ed i Collegi professionali devono comunicare, entro il 30
giugno 2000 l’elenco dei cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti
in Italia alla data del 27 marzo 1998, iscritti in deroga al possesso
della cittadinanza italiana ai sensi del comma 1 dell’articolo 37 del
Testo Unico nonchè comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
l’elenco dei cittadini stranieri iscritti ai sensi degli artt. 48, 49 e
50 del Regolamento di attuazione. In sede di prima applicazione le
predette comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 giugno 2000.
- H) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
I presidi e le istituzioni sanitarie private possono assumere o
comunque utilizzare cittadini stranieri, non comunitari, iscritti negli
albi professionali e negli elenchi speciali con contratti di diritto
privato nel rispetto del trattamento retributivo ed assicurativo
previsto dalle vigenti disposizioni e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di categoria.
Le aziende sanitarie e le altre istituzioni pubbliche, non possono
procedere all’assunzione in ruolo dei cittadini stranieri
extracomunitari in quanto l’assunzione in ruolo è riservata ai cittadini
italiani. Le aziende sanitarie e le altre istituzioni pubbliche
possono, comunque, possono utilizzare i cittadini extracomunitari con
contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato. I contratti,
di durata non superiore comunque a quella del permesso di soggiorno,
devono garantire parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai cittadini italiani. Al momento della stipula dei contratti
devono essere resi, contestualmente, indisponibili un pari numero di
posti in organico .
I datori di lavoro (aziende, presidi e istituzioni pubbliche e private)
devono comunicare al Ministero della sanità il nominativo dello
straniero assunto o comunque utilizzato, entro tre giorni dalla data di
assunzione o di utilizzazione, con l’indicazione del tipo di rapporto di
lavoro in regime di dipendenza o in regime di lavoro autonomo.
- I) COORDINAMENTO
Al fine di assicurare un più ordinato e tempestivo espletamento degli adempimenti richiesti per il riconoscimento dei titoli professionali, lo scrivente Ministero ritiene opportuno il coinvolgimento delle Regioni nonché degli sponsor e dei datori di lavoro interessati all’utilizzazione del personale sanitario straniero.
Le Regioni
Le Regioni sono invitate a comunicare al Ministero della sanità il
fabbisogno globale stimato per le singole categorie professionali,
soprattutto per le aziende sanitarie e le altre strutture pubbliche
sociosanitarie, al fine di consentire anche la valutazione delle
esigenze complessive e della compatibilità con i tetti massimi di
stranieri da ammettere in Italia per lavoro nel settore sanitario. Le
Regioni sono pregate, inoltre, di indicare le strutture formative alle
quali poter indirizzare i soggetti, già soggiornanti o che intendono
stabilirsi nel territorio regionale, ai quali, ai fini del
riconoscimento del titolo, il Ministero eventualmente prescrive misure
compensative della formazione posseduta. ai sensi dell’articolo 49,
comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Sarebbe, altresì, opportuno che le Regioni, in relazione alle reali
esigenze riscontrate, provvedano anche al coordinamento delle richieste
delle varie aziende, strutture ed organismi sanitari pubblici, che
operano nel proprio territorio.
I datori di lavoro
I datori di lavoro (U.S.L.; aziende ospedaliere, ospedali classificati,
strutture sanitarie e case di cura private; RSA; associazioni di
volontariato; cooperative di servizi; ecc ) prima di presentare
all’Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente la
richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro subordinato, devono
chiedere al Ministero della sanità il riconoscimento dei titoli
abilitanti all’esercizio professionale dei cittadini stranieri che
intendono assumere. Per evidenti motivi di semplificazione degli
adempimenti, è opportuno che le richieste di riconoscimento, almeno per
gli stranieri che provengono dallo stesso Paese, siano prodotte
contemporaneamente, ciò renderà più agevole la definizione della domanda
di riconoscimento essendo di norma simili i percorsi formativi
nell’ambito dello stesso Paese. Il datore di lavoro può delegare
formalmente un proprio rappresentante agli adempimenti necessari presso
il Ministero.
In caso di applicazione di misure compensative, i datori di lavoro
possono essere autorizzati a provvedere direttamente ai relativi corsi
di formazione; parimenti possono provvedere, ove necessario, ai corsi
per l’apprendimento della lingua italiana, parlata e scritta, e delle
speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
Gli Sponsor
Per gli stessi motivi è opportuno che anche il soggetto privato o
pubblico (cittadino italiano o straniero; associazioni professionali;
sindacati; enti ed associazioni di volontariato, enti locali e loro
consorzi), che si fa garante (Sponsor) per l’ingresso in Italia, per un
anno, del cittadino straniero in cerca di occupazione, provveda
direttamente, prima di impegnarsi a tutti gli adempimenti necessari per
il riconoscimento del titolo professionale.
COMPETENZE UNIVERSITA’
Si ritiene opportuno, infine, richiamare l’attenzione sul fatto che
il riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione
professionale complementare disposto dal Ministero della sanità è
finalizzato esclusivamente a consentire lo svolgimento di attività
sanitarie, con rapporto di dipendenza o in forma autonoma nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento del titolo
abilitante all’esercizio di una professione sanitaria, disposto dal
Ministero della sanità, si sostanzia cioè nell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività professionale stessa.
Al contrario il riconoscimento dei titoli di studio stranieri per
finalità diverse da quelle suddette o la dichiarazione dell’equipollenza
del titolo accademico straniero a quello italiano è di competenza
dell’università.
Al riguardo l’articolo 50 del Regolamento prevede che la dichiarazione
di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie,
conseguiti all’estero, nonché l’ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale
degli esami di profitto, sono disposte dall’università, previo
accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione
dal decreto sui flussi. Il rispetto delle quote comporta che le
dichiarazioni di equipollenza o le
ammissioniagliesamipossonoesseredispostesoloprevio parere del Ministero
della sanità al quale è demandato la verifica del rispetto di tale
vincolo.
Conseguentemente, le università, prima di dichiarare l’equipollenza di
un titolo conseguito in un Paese extracomunitario o di ammettere un
cittadino extracomunitario agli esami di diploma, di laurea o di
abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto,
devono acquisire il parere del Ministero della sanità. La mancata
richiesta del parere preventivo al Ministero o il parere negativo da
parte del Ministero non consente, ai sensi di legge, l’iscrizione agli
albi professionali o agli elenchi speciali per l’esercizio delle
relative professioni.
IL MINISTRO DELLA SANITA’: ROSY BINDI