La nuova legge 1 dicembre 2018, n. 132 non ha modificato l’articolo del DL n. 113 che impedisce l’iscrizione anagrafica del titolare del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e prevede che il domicilio sostituisce ad ogni effetto la iscrizione anagrafica ai fini dell’accesso ai servizi pubblici del richiedente asilo.
La legge anagrafica del 1954 e il suo regolamento del 1989, più volte modificati, prevedono procedimenti complessi che in presenza delle nuove norme possono essere così riassunti.
A. Se la domanda di iscrizione anagrafica è stata presentata dal 5 ottobre in poi sarà comunque rigettata, anche se si riferisce a straniero a cui quel permesso di soggiorno era stato rilasciato prima.
B. Se la domanda era stata presentata prima del 5 ottobre si intende legalmente accolta già dopo 2 giorni (l’ufficiale di anagrafe ha avuto ulteriori 45 gg. per svolgere accertamenti e per poter disporre la cancellazione).
C. In qualsiasi momento l’ufficiale di anagrafe può
disporre la cancellazione della iscrizione anagrafica se constata la
variazione dei requisiti; tra questi requisiti variati oggi c’è proprio
quel tipo di titolo di soggiorno che ora la legge esclude dalla
iscrivibilità anagrafica.
Ovviamente questa ultima è una mera facoltà e ben potrebbe essere
esercitata in qualsiasi momento in modo piuttosto discrezionale anche se
è prevedibile che sia presto adottata una circolare ministeriale
interpretativa.
Per sollevare la questione di legittimità costituzionale della nuova norma legislativa consigliamo ai titolari di pds per richiesta asilo di richiedere comunque l’iscrizione presso i comuni e di farsi mettere per iscritto il provvedimento di rigetto per poi impugnarlo al tribunale.