L’ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
L’Ambasciata Italiana del paese di origine concede al cittadino straniero il visto di ingresso per motivi di famiglia una volta che lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente ha emesso il nulla osta.
Il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare, necessario per ottenere il relativo visto di ingresso, deve essere richiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione del luogo di dimora, compilando gli appositi moduli telematici direttamente attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno
Vedi le schede:
La procedura telematica per l’inoltro delle domande
Modulistica per la compilazione delle domande
Il Permesso di soggiorno per motivi familiari
Con quali permessi è possibile richiedere il ricongiungimento di un familiare in Italia?
- E’ possibile fare richiesta di ricongiungimento familiare per i titolari di:
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno
- permesso per asilo politico,
- permesso per protezione sussidiaria,
- permesso per motivi di studio, per motivi religiosi,
- permesso per motivi familiari,
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- permesso per attesa cittadinanza
NB: il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
Per quali familiari di cittadini stranieri non comunitari è possibile chiedere il ricongiungimento?
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I Minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante oppure;
- genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
- è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.
- degli ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.
La procedura
La procedura per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi.
La prima (in capo allo Sportello Unico) riguarda la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio), la seconda (in capo alla rappresentanza consolare), strettamente connessa alla prima, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d’ingresso (legami di parentela, e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).
In via generale per la presentazione della domanda saranno necessari:
- Copia del permesso di soggiorno di cui si è titolari. La durata complessiva del permesso di soggiorno deve essere di almeno un anno. E’ possibile presentare la richiesta anche se in possesso di ricevuta di rinnovo o rilascio del permesso;
- Marca da bollo di euro 16,00 il numero della marca da bollo dovrà essere inserito all’interno dei campi riservati nei moduli informatici. L’originale della marca da bollo andrà esibito all’atto della convocazione allo Sportello Unico;
- Passaporto del richiedente;
- Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere
I requisiti e la documentazione necessari per poter ottenere l’autorizzazione al ricongiungimento
Il reddito
Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il 2019:
Richiedente – 5.954,00 € annui
n. 1 familiare da ricongiungere (anche se minore di 14 anni) € 8.931,00
n. 2 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni) € 11.908,00
n. 3 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni)
€ 14.885,00
n. 4 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni)
€ 17.862,00
n. 5 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni)
€ 20.839,00
n. 6 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni)
€ 23.816,00
Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2018 euro è di € 11.908,00.
Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o
genitori), all’importo di 11.908,00 euro si deve aggiungere per ogni
persona l’importo di 2.977,00 euro.
Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi (opportunamente documentato).
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.
In ogni caso, la valutazione sulle risorse economiche sufficienti non può portare ad una applicazione automatica del limite minimo stabilito in base all’importo annuo dell’assegno sociale ma dovrà invece tener conto della natura e solidità dei vincoli familiari, della durata dell’unione matrimoniale, della durata del soggiorno nello Stato membro, dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine.(Sentenza Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – procedimento C-578/08)
Si tratta, per la precisione, di una interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria e non certo di una prassi seguita dall’amministrazione, In ogni caso tale argomentazione potrà certamente essere fatta valere in sede di giudizio contro un eventuale diniego basato sulla non perfetta corrispondenza del reddito prodotto all’importo dell’assegno sociale.
La documentazione attestante il reddito
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere consegnata al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione
Oltre al passaporto del richiedente ed alla copia dei passaporti dei familiari da ricongiungere, sarà necessario, per la dimostrazione del reddito, esibire:
Lavoratori dipendenti. Ultima dichiarazione dei redditi, fotocopia del contratto di lavoro, ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S3, da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento).
Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.
Lavoratori domestici. Ultima dichiarazione dei redditi (ove posseduta), (o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/INPS), bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro.
Lavoratori autonomi.
Ditta individuale. Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Fotocopia attribuzione P. IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno).
Società. Visura camerale della società di data recente, fotocopia attribuzione Partita IVA della società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno).
Collaborazione a progetto. Fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all’INPS, fotocopia mod. Unico.
Socio lavoratore. Visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. unico.
Liberi professionisti. iscrizione all’albo, mod. unico con ricevuta di presentazione.
L’assicurazione sanitaria per il genitore
Nel caso di richiesta di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne è richiesta un’assicurazione sanitaria, in attesa di un decreto che stabilisca l’importo del contributo per l’iscrizione volontaria al SSN.
Al momento della presentazione dell’istanza sarà sufficiente redigere
una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa.
La polizza sarà sottoscritta poi entro 8 giorni dall’ingresso
nel territorio dello stato e prima della presentazione allo Sportello
Unico, non dovrà avere una data di scadenza e dovrà coprire i rischi di
malattia, infortunio e maternità.
Attenzione! Viene segnalata una estrema difficoltà
dovuta alla reticenza delle assicurazioni a stipulare polizze con
ultrasessantacinquenni. Il decreto che prevede la possibilità
dell’iscrizione al SSN è in via di definizione.
L’alloggi
- la disponibilità di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità abitativa e conforme ai criteri igienico-sanitati. La certificazione è rilasciata dai competenti uffici comunali.
- Documentazione richiesta per l’alloggio
a) copia del contratto di locazione, contratto di comodato gratuito o atto di proprietà dell’alloggio;
b) idoneità abitativa e certificazione igienico-sanitaria, cioè il certificato comunale attestante che l’alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge e che sia conforme alle norme sanitarie;
c) nel caso il richiedente sia ospitato: dichiarazione autenticata del titolare dell’alloggio, attestante il consenso al ricongiungimento dei familiari nominativamente indicati con riferimento alla parte di alloggio messa a disposizione del lavoratore dipendente (modello S2);
d) nel caso di ricongiungimento con un figlio di età inferiore agli anni 14, sia solo che al seguito di uno dei genitori, l’idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (modello S1).
Qualora il richiedente indichi un alloggio diverso da quello in cui risiede, il requisito si intende soddisfatto sia nel caso in cui si accerti l’intenzione dell’interessato di trasferirsi in quell’alloggio al momento dell’arrivo del familiare, sia nel caso in cui egli intenda assicurare al familiare un alloggio diverso dal proprio.
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.
I ricercatori stranieri presenti in Italia che chiedono il
ricongiungimento familiare non dovranno dimostrare la sussistenza di
questo requisito.
Molte prefetture richiedono certificati ottenuti da non oltre 6 mesi, nonostante la validità degli stessi sia a tempo indeterminato fino a quando non intervengano delle modifiche nella composizione dell’alloggio. In alternativa, secondo le diverse prassi locali, potrà essere sufficiente il certificato di stato famiglia dal quale emerga il numero degli occupanti dell’alloggio.
I criteri attualmente applicabili per l’idoneità abitativa (consigliati da una circolare ministeriale):
. Superficie per abitante
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq
. Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9mq
Stanza da letto per2 persone – 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq
. Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)
. Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.
. Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere
muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se
non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.
. Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.
La dimostrazione del legame familiare
la certificazione attestante il rapporto familiare (seconda fase della procedura) può essere presentata direttamente in patria dal familiare con il quale ci si vuole ricongiungere. Tale certificazione va tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza dello straniero; Accertamenti sono disposti nel caso di dubbi rispetto al reale rapporto di parentela (esame del DNA a carico dell’interessato, per titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria è possibile richiedere la gratuità contattando l’OIM)
Quando il richiedente sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria la sola mancanza di documentazione non può comportare il rigetto della domanda. Ai fini della certificazione del vincolo familiare potranno essere tenuti in considerazione elementi attendibili rilevati dalla rappresentanza consolare italiana.
Documentazione attestante il rapporto familiare
Certificato
di stato famiglia in caso di ricongiungimento in favore del coniuge, al
fine di dimostrare che non esiste altro coniuge sul territorio
nazionale;
Certificato di matrimonio del genitore in caso di ricongiungimento con quest’ultimo, al fine di verificare l’eventuale presenza del congiunto sul territorio nazionale e l’assenza di un ulteriore vincolo matrimoniale dello stesso;
Dopo l’inoltro della domanda
Una volta inoltrata la domanda tramite procedura telematica, il
sistema inoltra un avviso di avvenuta ricezione della domanda con data
ed ora di accettazione.
Il sistema provvederà successivamente a convocare tramite comunicazione
scritta il richiedente per la consegna in duplice copia della
documentazione attestante il possesso dei requisiti.
Solo nel caso in cui la documentazione presentata sia completa, ne verrà
consegnata una copia contrassegnata da cui risulterà la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Da questo momento decorrono i termini di 180 giorni previsti dalla
normativa per la definizione della pratica ed il rilascio del nulla
osta.
L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sull’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del familiare per cui si chiede il ricongiungimento nel territorio nazionale e verificata l’esistenza dei requisiti, rilascia il nulla osta, oppure emette un provvedimento di diniego dello stesso. Contro il diniego del nulla-osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale Ordinario del luogo di residenza.
In caso di segnalazioni SIS la Questura emette un parere favorevole provvisorio.
Lo Sportello Unico comunicherà all’istante la presenza di una segnalazione SIS.
Sarà cura dello Straniero informare il familiare che dovrà recarsi presso la rappresentanza consolare per l’accertamento dell’identità e dei legami familiare dello stesso. La rappresentanza diplomatica comunicherà con la Questura che provvederà alla cancellazione della segnalazione SIS.
Il rilascio del visto
Il cittadino straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato italiano del proprio paese di residenza. Al Consolato verranno effettuati gli accertamenti necessari. Se la verifica ha esito positivo il Consolato o l’Ambasciata rilasciano entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta.
Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
Ingresso in Italia
Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare autorizzato al ricongiungimento, il familiare ospitante deve presentare la dichiarazione di Cessione fabbricato all’Ufficio competente e tenerne copia.
Entro 8 giorni dall’ingresso deve poi comunicare allo Sportello Unico per l’immigrazione, presso la Prefettura competente, l’arrivo del familiare ed attendere la convocazione per ritirare la documentazione necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, o del Pds UE di lungo periodo, con cui si recherà presso un ufficio postale per inoltrare la documentazione, formalizzando la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia o di lungo periodo.
NB: in alcune città l’attesa per l’appuntamento in Prefettura è di circa 4-6 mesi durante i quali l’interessato non ha accesso a nessun servizio o prestazione poiché non ha ancora potuto richiedere il permesso di soggiorno.
Il Permesso di soggiorno per motivi di famiglia
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia viene rilasciato per una durata pari a quella del permesso del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare.
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, consente di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma e qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.
I figli minori di quattordici anni con l’entrata in vigore il 23.07.2016 della Legge 122 non sono più iscritti nel permesso di soggiorno del genitore.
E’ previsto il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori, anche prima del quattordicesimo anno di età.
Viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Al compimento della maggiore età, al figlio che ancora risulti a carico dei genitori, qualora ne sussistano i requisiti, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della durata del permesso del genitore di cui è a carico. Questo perché sussiste un obbligo di mantenimento del figlio fin quando il giovane non abbia raggiunto una propria indipendenza economica ed una appropriata collocazione nel contesto sociale.
Nel caso in cui il cittadino straniero che abbia richiesto il ricongiungimento familiare sia in possesso di un Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo le Questure normalmente rilasciano ai familiari che abbiano fatto ingresso in Italia per ricongiungimento, un normale permesso di soggiorno per motivi familiari. E’ possibile, secondo la prassi seguita da alcune questure, dopo l’inoltro dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, procedere all’iscrizione anagrafica ed al rilascio del certificato di carichi pendenti e del casellario giudiziale. Con tale documentazione sarà quindi possibile richiedere il rilascio di un Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche per i familiari ricongiunti, senza inoltrare una nuova domanda.
Vai alla scheda pratica:
Il Permesso di soggiorno per motivi di famiglia
La tutela dell’unità familiare
Alcune modifiche introdotte nella legge italiana prevedono la salvaguardia dell’unità della famiglia.
Pertanto «Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.»
Allo stesso modo, per quanto riguarda il provvedimento di espulsione si precisa che «Nell’adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.»
Tutto questo significa che non vi dovrebbe essere più un automatismo nel rifiuto del permesso di soggiorno come pure dell’espulsione quando si verifica che il singolo individuo interessato al provvedimento non vive in Italia da solo ma con i familiari, regolarmente soggiornanti.