Scheda aggiornata a giugno 2017
Nel Decreto flussi 2017 è previsto un numero irrisorio di ingressi per lavoro subordinato non stagionale:
- 500 ingressi per lavoratori subordinati non stagionali che hanno completato in patria dei programmi di istruzione e formazione nel Paese d’Origine, attivati ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico sull’Immigrazione;
- 100 ingressi per lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
Quando viene rilasciato
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato al possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione o allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Dopo l’ingresso nel territorio nazionale, il permesso di soggiorno va
richiesto entro 8 giorni allo Sportello Unico della provincia dove ha
domicilio il lavoratore o dove si svolge l’attività lavorativa.
NB: In seguito a rilascio di autorizzazione (nulla osta) da parte dello Sportello Unico competente per territorio, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è concesso anche per conversione da studio a lavoro (in via generale), da minore età a lavoro, per tirocinio.
Il permesso di soggiorno per lavoro è strettamente collegato alla sussistenza di un impiego formalmente riconosciuto comunicato dal datore di lavoro all’Inps attraverso il mod Unificato Lav che sostituisce il Modello Q – contratto di soggiorno.
Durata
Il permesso di soggiorno ha una durata di:
- 2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;
- 1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato
(nella prassi molte questure fanno combaciare esattamente la durata del pds a quella del contratto, in molte situazioni abbiamo riscontrato che se il contratto dura meno di un anno rilasciano un pds della durata di un anno. Le questure inoltre valutano il reddito e la situazione lavorativa dell’anno precedente.)
Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del T.U. sull’Immigrazione, “il
permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda”.
Nella realtà i tempi di attesa della consegna del permesso si dilatano
anche fino a 12 mesi e più. Per questi motivi occorre essere informati
sulla validità della ricevuta rilasciata al momento della domanda di
rilascio o rinnovo.
Primo rilascio
Dopo aver accertato la regolarità del visto e del rapporto di lavoro e
la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore, lo Sportello
Unico competente per territorio fa firmare al lavoratore straniero il
contratto di soggiorno.
Lo Sportello Unico consegna allo straniero un modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno con apposita busta da spedire presso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Aministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).
Saranno necessari:
- marca da bollo da euro 16,00;
- ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
- pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione.
- il pagamento del contributo
Con la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno il lavoratore gode dei diritti del soggiorno ed in particolare:
- dovrà esibire la ricevuta come prova della regolarità del soggiorno;
- potrà utilizzare i codici per controllare lo stato di avanzamento della pratica su www.portaleimmigrazione.it;
- potrà richiedere l’iscrizione anagrafica
- potrà stipulare un contratto di assunzione
- potrà stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto
- potrà iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
- potrà uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni
Rinnovo
In via generale la normativa prevede che lo straniero, al momento del rinnovo, debba essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso.
Pendono quindi sul procedimento di rinnovo questi importanti fattori:
- I tempi della richiesta
- Il possesso di risorse economiche sufficienti
- L’esistenza di condanne per i reati ostativi all’ingresso
Quando presentare la domanda
La richiesta di rinnovo, secondo il TU dovrebbe, essere presentata
60 giorni prima della scadenza del pds. L’amministrazione dovrebbe
rispondere in 20 giorni.
Può non farlo solo in caso di comprovati motivi.
La giurisprudenza ha chiarito che il termine di 60 giorni è ordinatorio e non perentorio.
Il combinato disposto con l’art. 13 rende quindi possibile la presentazione dell’istanza di rinnovo entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno.
Ed
in ogni caso, qualora lo straniero non fosse stato colpito da
provvedimento di espulsione ed abbia provveduto, anche oltre i 60 giorni
(giustificato motivo) a presentare la domanda, si dovrà tener conto
della situazione lavorativa e quindi procedere con il rinnovo.
Si potrebbe quindi sostenere che lo straniero che presenti una istanza
di permesso di soggiorno anche dopo la scadenza del termine e a cui
venga notificato un diniego, possa far valere anche solo una
“disponibilità all’assunzione” sopravvenuta. Tale disponibilità infatti
non si sarebbe potuta concretizzare in una vera e propria assunzione per
la mancanza del titolo di soggiorno in corso di validità. La
giurisprudenza in materia risulta piuttosto scarsa e quando positiva
“avventata” nell’affermare tale possibilità.
E’ in ogni caso ritenuto illegittimo un provvedimento di espulsione
nei confronti dello straniero che, dopo aver ricevuto il diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno, può dimostrare nuovi elementi
sopraggiunti. In questo caso è necessario procedere al riesame della
situazione tenendo conto dell’attualità della situazione dello
straniero.
Il requisito del reddito
La giurisprudenza ha ormai consolidato un orientamento secondo cui è
impossibile per le questure produrre una valutazione automatica delle
risorse sufficienti legata ai parametri previsti dall’importo annuo
dell’assegno sociale, dovendo invece considerare la storia lavorativa pregressa dell’interessato e la prospettiva di lavoro futura.
Il
caso più emblematico è quello di un lavoratore che al momento del
rinnovo disponga di un contratto di lavoro di soli 6 mesi. Egli potrebbe
non raggiungere l’importo dell’assegno sociale stabilito per un anno,
ma comunque gli dovrà essere garantito il rinnovo del permesso di
soggiorno considerando che la precarietà e la flessibilità del mercato
del lavoro possono lasciar dedurre che alla scadenza dei 6 mesi
l’interessato potrà trovare una nuova occupazione o rinnovare lo stesso
contratto.
Non potrà cioè essere fatta valere per il diniego del pds la perdita
del posto di lavoro avvenuta dopo la presentazione della domanda. Le
conseguenze della lentezza dell’amministrazione non possono infatti
essere fatte ricadere sull’interessato. Ma questa previsione è frutto di
una pronuncia della giurisprudenza chiamata a decidere sulla durata del
pds di uno straniero in possesso comunque di un contratto.
Sembra più rischioso far riferimento a questa possibilità come prassi generalmente valida.
I redditi da lavoro nero
Si possono ritenere utili al rinnovo del permesso di soggiorno i redditi da lavoro nero.
In tal caso le modalità del rinnovo, stante i lunghi tempi di attesa per
l’accertamento da parte degli uffici competenti (INPS, INAIL, etc) sono
discrezionali e variano da Questura a Questura.
I redditi dei familiari
Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno non potranno non
essere tenuti in considerazione i redditi complessivi del nucleo
familiare.
La valutazione non potrà essere fatta considerando un semplice “cumulo”
dei redditi ma dovrà tenere conto degli altri fattori di cui all’art 5
comma 5.
Appare in ogni caso controverso limitare tale possibilità di far valere
il sostentamento da parte di un familiare solo alle categorie di
familiari stabilite dall’art 29 così come considerare i redditi prodotti
dai soli familiari conviventi.
L’obbligo di sostentamento così come riconosciuto dal nostro ordinamento, va ben oltre queste categorie.
La malattia o infortunio
Il preteso automatismo del diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno in mancanza di lavoro trova smentita anche in relazione a
situazioni che non sono imputabili al lavoratore immigrato come in caso
di malattia o infortunio prolungati.
L’art.8, co.1, della Convenzione O.I.L. n.97 del 1949 impedisce il
rinvio nel paese di provenienza in caso di sopravvenuta impossibilità di
lavorare causata da malattia o infortunio.
I motivi ostativi al rinnovo
Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno la Questura dovrà
prendere in considerazione la sussistenza di eventuali reati ostativi al
rinnovo del titolo.
E’ in ogni caso illegittimo il
diniego qualora la Questura non abbia prodotto una valutazione
sull’attualità e la concretezza dell’eventuale pericolosità sociale in
caso di condanne c.d ostative e senza che sia stata tenuto in debito
conto la situazione familiare, l’esistenza di legami con il paese
d’origine, l’anzianità della presenza in Italia, in caso di titolari di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che abbiano effettuato il
ricongiungimento familiare.
I motivi ostativi al rinnovo:
- pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (anche x stati area Schengen)
- condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 commi 1 e 2 del CPP, anche se la sentenza è stata emessa a seguito di patteggiamento, oppure per reati legati agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori
- condanne definitive per la violazione delle norme sul diritto d’autore.
La riabilitazione e l’ estinzione del reato
Possono in ogni caso essere fatte valere l’intervenuta
riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale e l’estinzione
del reato.
E’ possibile presentare istanza di riabilitazione quando siano decorsi
almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o
sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e
costanti di buona condotta; il termine si allunga ad otto anni qualora
sia stata contestata l’aggravante della recidiva o a dieci anni se il
condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza.
La riabilitazione può equipararsi all’automatica estinzione della
condanna inflitta in sede di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 445,
c.2 c.p.p.
In questo caso l’automatica estinzione del reato avviene dopo 5 anni,
quando sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,
sempre che nello stesso periodo il lavoratore non abbia commesso un
delitto della stessa indole.
Come e dove si presenta la domanda di rinnovo
Il rinnovo permesso di soggiorno
I documenti necessari per il rinnovo
[ Scarica la lista in formato .pdf ]
- COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO FRONTE E RETRO
- COPIA DI TUTTO IL PASSAPORTO
- COPIA CARTA D’IDENTITA’
- COPIA DEL CODICE FISCALE
- COPIA DELLE ULTIME 3 BUSTE PAGA
- COPIA DELL’ASSUNZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO
- COPIA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO CON RELATIVE RACCOMANDATA E RICEVUTA DI RITORNO (SE IN POSSESSO)
- COPIA DEL CUD/730/MOD. UNICO
- COPIA CERTIFICATO DI RESIDENZA (ANCHE AUTOCERTIFICAZIONE)
- COPIA IDONEITA’ ALLOGGIATIVA (RICHIEDERE IN COMUNE)
- COPIA CODICE FISCALE DEI FAMILIARI (SE SONO DA INSERIRE SUL PERMESSO)
- MARCA DA BOLLO DA 16€
Rilascio pds ai figli minori di anni 14
Dal 23.07.2016 per effetto della Legge 7 luglio 2016, n. 122
i figli minori di 14 anni non possono essere inseriti nel permesso.