Relativa alla nuova procedura per ingresso in Italia di sportivi extracomunitari
DIREZIONE SPORT E PREPARAZIONE OLIMPICA Roma, 19.6.2006
Pt. 2024
A TUTTE LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
LORO SEDI
OGGETTO: nuovo regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero –
Disciplina degli ingressi degli
sportivi stranieri (D.P.R. 334/2004 – art. 37).
A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione”, si comunica la nuova normativa relativa agli ingressi
degli sportivi stranieri:
A) la società sportiva che intenda avvalersi dell’opera di uno sportivo
straniero dovrà formulare, compilando l’apposito modello (mod. SP), una
proposta di contratto di
soggiorno e una richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per
lavoro subordinato/sport alla Federazione Sportiva Nazionale cui è
affiliata dandone comunicazione anche alla Questura competente che dovrà
rilasciare il relativo Nulla Osta;
B) la Federazione Sportiva Nazionale, accertati i requisiti della
società necessari per l’autorizzazione al tesseramento dello sportivo
straniero, provvederà a trasmettere, per via telematica utilizzando
l’apposita maschera sul sito C.O.N.I., la proposta di contratto di
soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa di assenso al
C.O.N.I. – Direzione Sport e Preparazione Olimpica;
C) il C.O.N.I. effettuati i controlli di rito, accertata la
disponibilità delle quote di ingresso riservate a ciascuna Federazione
Sportiva Nazionale e acquisito il Nulla Osta della Questura competente,
emetterà la dichiarazione nominativa di assenso. Tale dichiarazione,
unitamente alla proposta di contratto di soggiorno, verrà inoltrata per
via telematica utilizzando l’apposita maschera sul sito C.O.N.I., allo
Sportello Unico della provincia ove ha sede la società richiedente le
prestazioni sportive. Fanno
eccezione le Province Autonome di Trento e Bolzano dove non è stato
istituito uno Sportello Unico e, quindi, gli Uffici competenti sono
quelli della Provincia.
Sarà cura del C.O.N.I. informare la Federazione Sportiva Nazionale
dell’avvenuto rilascio della dichiarazione nominativa d’assenso. La
Federazione provvederà a sua
volta ad informare la società sportiva che dovrà fissare telefonicamente
l’appuntamento con lo Sportello Unico per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno;
D) lo Sportello Unico provvederà alla richiesta del codice fiscale e
alla trasmissione della dichiarazione nominativa di assenso alla
Rappresentanza Diplomatica competente.
A tal riguardo il C.O.N.I. ha chiesto al Ministero dell’Interno di
comunicare agli Sportelli Unici di trattare con urgenza e priorità le
istanze per gli sportivi stranieri;
E) lo sportivo straniero una volta entrato in Italia dovrà presentarsi
il giorno stabilito presso lo Sportello Unico insieme ad un legale
rappresentante della Società sportiva,
autorizzato a firmare per conto della stessa, per la firma del contratto di soggiorno.
In tale circostanza, lo straniero dovrà esibire il passaporto originale
con il visto d’ingresso e dovrà allegare alla richiesta di permesso di
soggiorno la copia integrale di tale documento, 4 fotografie ed una
marca da bollo da € 14,62. Presso lo Sportello Unico lo sportivo
straniero sottoscriverà il contratto e la richiesta di rilascio di
permesso di soggiorno che lo Sportello avrà nel frattempo preparato
scaricandola dal sistema, previa aggiunta dell’indicazione della
frontiera di arrivo in Italia. Lo sportivo straniero dovrà, quindi,
presentare tale richiesta presso l’ufficio postale, che gli
rilascerà la ricevuta dell’assicurata, provvista di elementi di
sicurezza, che lo abiliterà a soggiornare sul territorio dello Stato ed a
svolgere l’attività sportiva in attesa del rilascio del permesso di
soggiorno. L’ufficio postale informerà la Questura la quale, quindi,
provvederà a fissare la convocazione dello sportivo straniero per il
fotosegnalamento e la consegna del provvedimento, curando l’inserimento
nel sistema informatico delle informazioni relative alla data del
rilascio e della consegna del
permesso di soggiorno.
Attualmente presso l’Ufficio Postale non è stato ancora attivato tale
servizio e, quindi, nel frattempo il passaggio avviene direttamente
dallo Sportello Unico alla Questura;
F) la società sportiva che intenda rinnovare il permesso di soggiorno
relativo ad uno straniero regolarmente soggiornante in Italia dovrà
farne richiesta alla Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata la
quale, accertata l’idoneità al tesseramento dello sportivo straniero,
provvederà a fare richiesta al C.O.N.I. del nulla osta. Il C.O.N.I.,
effettuati i controlli di rito ed accertata la disponibilità delle quote
di ingresso, invierà
il proprio nulla osta al rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura
competente. I rinnovi dei permessi di soggiorno potranno essere
richiesti anche da società diverse, ma operanti nell’ambito della stessa
Federazione Sportiva Nazionale. Il nuovo contratto di soggiorno
relativo ad uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, redatto
su apposito modello (mod. Q in caso di rinnovo con una nuova società
sportiva – mod. R in caso di rinnovo con la stessa società), dovrà
essere stipulato e sottoscritto autonomamente tra le parti ed inviato, a
mezzo raccomandata postale a.r., allo Sportello Unico, il quale
provvederà a restituire la ricevuta di ritorno timbrata dallo Sportello
stesso. Detto contratto viene acquisito agli atti dell’Ufficio, il quale
potrà effettuare gli accertamenti del caso, a campione, come stabilito
dalla Legge. All’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto,
lo sportivo straniero presenterà la relativa istanza alla Questura
esibendo la ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata debitamente
timbrata dallo Sportello. Il rinnovo dei permessi di soggiorno può
essere richiesto per periodi che non superino complessivamente 4 anni;
G) la società sportiva che intenda avvalersi di sportivi neocomunitari –
provenienti dalla Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di
Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica Slovenia e Repubblica di Ungheria – dovrà
richiedere la carta di soggiorno alla Federazione
Sportiva Nazionale cui è affiliata la quale, accertata l’idoneità al
tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a fare richiesta al
C.O.N.I. del nulla osta al rilascio della carta di soggiorno. Il
C.O.N.I., effettuati i controlli di rito ed accertata la disponibilità
delle quote di ingresso, inoltrerà il nulla osta al rilascio della carta
di soggiorno alla Questura competente;
H) per lo sportivo extracomunitario minore (15-18 anni) la richiesta
della società sportiva dovrà essere corredata dall’autorizzazione
rilasciata dalla Direzione Provinciale del lavoro competente. Tale
autorizzazione sarà presentata allo Sportello Unico al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno.
A seguito di quanto esposto a livello procedurale si ritiene opportuno
rammentare la normativa espressamente emanata dal C.O.N.I. che è parte
integrante e ineludibile di quanto disposto dal D.P.R. 334/2004:
a. i tecnici non rientrano nelle quote assegnate a ciascuna Federazione Sportiva Nazionale;
b. gli stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi
di lavoro o per motivi familiari potranno essere tesserati dalle
Federazioni Sportive
Nazionali e dovranno corrispondere ad un numero della quota assegnata,
fatta eccezione per gli atleti formati nei vivai giovanili nazionali,
solo se impegnati in campionati di massimo livello;
c. il visto ritirato dallo sportivo straniero è considerato come quota
utilizzata la quale non potrà più essere recuperata salvo nei casi in
cui:
l’atleta
straniero non intenda più sottoscrivere il contratto o non intenda
giungere sul territorio italiano per espletare l’attività sportiva a
favore della società richiedente;
l’atleta
straniero giunto sul territorio risulti non idoneo agli accertamenti
medico-sanitari alla pratica sportiva e non abbia mai disputato una
gara;
d. qualora il rapporto di prestazioni tra la società e lo sportivo
straniero venga a cessare prima della scadenza del permesso di
soggiorno, la società dovrà darne comunicazione alla Questura competente
e alla Federazione Sportiva Nazionale alla quale è affiliata la quale, a
sua volta, informerà il C.O.N.I., fermo restando che la quota non potrà
più essere recuperata;
e. eventuali richieste di lavoro autonomo/sport saranno regolate in base
a quanto disposto dall’art. 36 del D.P.R. n. 334 del 18/10/2004 (vedi
allegato).
Si coglie l’occasione per rammentare alle Federazioni Sportive Nazionali che:
le
richieste di visto per gara sportiva dovranno pervenire all’Ufficio
scrivente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’evento e
l’elenco dei partecipanti, costituito di soli atleti ed accompagnatori
(esclusi familiari, sponsor, giornalisti ecc…), dovrà essere sottoscritto dal Segretario Generale della Federazione;
in
merito alla concessione della cittadinanza italiana, il C.O.N.I. non ha
alcuna possibilità di accelerare il relativo iter burocratico.