Visti d’ingresso

I visti d’ingresso
Scheda aggiornata a ottobre 2017 dall’Ambasciata dei Diritti di Ancona

I cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europa (salvo i casi di esenzione) per fare ingresso legalmente in Italia hanno l’obbligo di possesso del visto, oltre agli altri requisiti previsti dal Testo Unico.
I cittadini di paesi appartenenti all’Unione Europea non hanno invece questo obbligo e possono circolare liberamente all’interno dell’Unione.

Il rilascio del visto
Il visto di ingresso consta in uno sticker applicato sul passaporto, o su un documento di viaggio equipollente, il cui rilascio è di competenza del Ministero degli Esteri, ovvero delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine del cittadini straniero, responsabili dell’accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto, in base alle vigenti norme in materia nazionali e Schengen.

Il visto viene rilasciato, se ne ricorrono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione.

Non è riconosciuto ai cittadini stranieri un diritto all’ottenimento del visto.
L’eventuale diniego deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
In caso di diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R del Lazio e entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Solo nel caso di dinieghi di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito, gli eventuali ricorsi sono di competenza del Tribunale Ordinario.

I costi di rilascio del visto
Tariffe per tutte le tipologie di visto Schengen uniforme € 60 – €35 (Minori tra i sei e i dodici anni)
Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D) € 105
In base agli Accordi di facilitazione in essere con l’Unione Europea, ai cittadini dei seguenti Paesi, limitatamente ai visti di tipo A, B e C, la tariffa da applicarsi è di 35 euro:
Ucraina, Federazione Russa, FYROM, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania e Moldova.

Le seguenti categorie di richiedenti di paesi terzi sono esenti dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande di visto:

  • minori di 6 anni (breve soggiorno);
  • familiari di cittadini UE (entro il II grado) e di cittadini svizzeri;
  • studenti (lungo soggiorno);
  • alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica (breve soggiorno);
  • ricercatori quali definiti nella raccomandazione 2005/761/CE del 28.09.2005.

Tali diritti verranno riscossi nella moneta nazionale del Paese in cui è stata presentata la domanda.

  • Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto
    Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
  • Paesi in esenzione dell’obbligo di visto i cui cittadini NON sono soggetti all’obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:
    Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.

Per i cittadini di Taiwan l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d’identità.

Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Georgia e Ucraina l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona upreva) sono esclusi dal beneficio dell’esenzione dal visto.

Dal 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per corto soggiorno possono far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, anche per motivi di studio, senza la necessità di richiedere il corrispondente visto d’ingresso per studio (vedi Circolare del Ministero degli Affari Esteri del 2010).
La misura della esenzione dal visto si applica inoltre ai rifugiati statutari (recognised refugees), titolari del documento di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; apolidi, in possesso del titolo di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ed altre persone che non hanno la nazionalità (cittadinanza) di alcun Paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un titolo di soggiorno e di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (come, ad esempio, i residenti nei Paesi Baltici e titolari di un documento di viaggio definito “Alien’s passport”).
Il periodo di permanenza previsto dal visto è prorogato qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto. Tale periodo di validità può essere prorogato se il titolare del visto dimostri l’esistenza di ragioni personali serie che ne giustifichino la proroga

  1. Stati i cui cittadini sono sempre esenti all’obbligo di visto
    I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.
  2. Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto per transito aeroportuale

Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Somalia, Siria, Sri Lanka.

3.1 Quali categorie di persone sono esenti dall’obbligo del visto di transito aeroportuale?

Sono esenti dall’obbligo di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale le seguenti categorie di persone:

a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;
b) i titolari di un visto valido rilasciato dai seguenti paesi:
Bulgaria, Croazia, Cipro, Romania, Irlanda o Regno Unito Canada, Giappone o Stati Uniti d’America o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.
L’esenzione dei titolari di un visto valido rilasciato dalla Bulgaria, da Cipro, dalla Croazia, dalla Romania, dall’Irlanda, dal Regno Unito, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d’America si applica indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia diretta nel paese che ha rilasciato il visto o in un altro paese terzo.
L’esenzione dei titolari di un visto valido riguarda i visti rilasciati ai fini di soggiorno e di transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio dei paesi interessati.

Esempio: un cittadino nigeriano titolare di un visto canadese valido è diretto
da Lagos (Nigeria) a Bogotà (Colombia) via Francoforte (Germania).
Questa persona non deve necessariamente essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nella zona internazionale dell’aeroporto di Francoforte.

Tuttavia, il cittadino di paese terzo titolare di un visto scaduto rilasciato dalla Bulgaria, da Cipro, dalla Croazia, dalla Romania, dal Regno Unito, dall’Irlanda, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d’America, che ritorna da un paese terzo diverso dal paese che ha rilasciato il visto, non è esente dall’obbligo del visto di transito aeroportuale

Esempio: un cittadino nigeriano titolare di un visto canadese scaduto ritorna da Bogotá (Colombia) a Lagos (Nigeria) via Francoforte (Germania).
Questa persona deve essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nella zona internazionale dell’aeroporto di Francoforte.

c) i titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato dall’Irlanda o dal Regno Unito; rilasciato da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d’America, che garantisce il ritorno incondizionato del titolare;
d) i familiari di cittadini dell’Unione contemplati dalla direttiva 2004/38/CE, indipendentemente dal fatto che viaggino da soli o accompagnino o raggiungano il cittadino dell’UE;
e) i titolari di passaporti diplomatici;
f) i membri di equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale.
Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

Domanda di visto
La domanda di visto deve essere presentata attraverso la E-@pplication (http://e-applicationvisa.esteri.it/) che permette di completare online il modulo di domanda, di stamparlo e poi consegnalo, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto tessera.
Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa.
Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di attestare:

  • la finalità del viaggio;
  • i mezzi di trasporto e di ritorno;
  • i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
  • le condizioni di alloggio;
  • la documentazione specificamente richiesta per il tipo di visto che si richiede

Rilascio del visto
Entro 90 giorni della data di presentazione della domanda le autorità diplomatiche italiane rilasciano o rifiutano il visto.
Il termine di rilascio è di 40 giorni per i visti richiesti per lavoro subordinato, e ha validità 6 mesi; da 10 a 20 giorni per lavoro stagionale, con validità da 20 giorni a 9 mesi e 120 giorni per lavoro autonomo con validità di 180 giorni dalla data del rilascio.

Tipologie di visto e motivi del soggiorno
Ai sensi del codice comunitario dei visti sono previsti:

visti Schengen uniformi (VSU) che consentono al titolare di circolare sul territorio di tutti gli Stati dell’area Schengen per soggiorni brevi fino a 90 giorni all’interno dello Spazio Schengen.
visti con validità territoriale limitata (VTL), che invece consentono al titolare di circolare solo sul territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato;
visti di transito aeroportuale, che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.
Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d’ingresso sono:
Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.

  • Tutte le tipologie di visti di ingresso
  • Il visto d’ingresso per turismo
  • La procedura di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale
  • La procedura di ingresso per motivi di lavoro al di fuori delle quote
  • La procedura di ingresso per motivi di famiglia