L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) ha previsto la possibilità:
- per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;
- per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.
Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.
Non è previsto un click day: le domande possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio.
SETTORI DI ATTIVITÀ
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e altre attività connesse;
- assistenza alle persone affette da patologie o handicap che limitano l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
LA PROCEDURA PRESSO LO SPORTELLO UNICO
PER L’IMMIGRAZIONE
REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO
- Devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30 mila euro;
- Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito annuale deve essere non inferiore a 20 mila euro in caso di nucleo familiare con una sola persona percettore di reddito, e non inferiore a 27 mila euro in caso di nucleo familiare composto da più conviventi.
REQUISITI DEL LAVORATORE STRANIERO
- I cittadini stranieri devono essere stati fotosegnalati o aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 come risulta dalla dichiarazione di presenza o dalla documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).
Possono presentare le domande di emersione i datori di lavoro che intendono sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, nei settori previsti, con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020
CONTRIBUTO FORFETTARIO Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore.
LA PROCEDURA PRESSO LE QUESTURE
Possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo (valido sei mesi) i cittadini stranieri, titolari di permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, che prima di tale data hanno lavorato in uno dei settori indicati dal decreto. Il permesso è valido soltanto all’interno del territorio
nazionale
la domana si puo presentare dal 01 giugno 2020 al 15 luglio 2020 presso la questura
CONTRIBUTO FORFETTARIO Euro 130,00 (centotrenta/00) a copertura degli oneri per la procedura