Cos’è
L’assegno di natalità (anche detto “Bonus Bebè“) è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
A chi è rivolto
L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020.
Decorrenza e durata
L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2020, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Se la domanda viene respinta per poter richiedere l’assegno è necessario presentarne una nuova. Se la nuova domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione di tale nuova domanda.
L’assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2020 per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.
Quanto aspetta
La misura dell’assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2020 dipende in presenza di un ISEE in corso di validità dall’ ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno:
- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
- se l’ ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l’ ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente.
Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.
Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’articolo 2, legge 4 maggio 1983, n. 184 l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
Quando fare domanda
La domanda deve essere presentata entro90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
Decadenza
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
- il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell’affidamento);
- in caso di decesso del figlio;
- in caso di revoca dell’adozione;
- in caso di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- nel caso in cui il minore venga affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;
- nel caso in cui il minore venga affidato a persona diversa da quella che ha presentato domanda;
- in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
- il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia (l’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, questo mese incluso);
- conclusione dell’affidamento temporaneo;
- il figlio raggiunge i 18 anni di età.
Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.
Nei casi di decadenza l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e per la decorrenza della prestazione valgono le seguenti regole: se la nuova domanda è presentata entro i 90 giorni dall’evento (nascita, adozione, affidamento) l’assegno viene riconosciuto dal mese in cui l’utente è rientrato in possesso dei requisiti; se la nuova domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni dall’evento l’assegno decorre dal mese di presentazione della nuova domanda.
Documenti necessari
Domanda da fare dalla nascita del bambino/a:
- valore Isee inferiore ai 40000
- copia carta identità e codice fiscale di entrambi i genitori
- copia codice fiscale del bambino/a nato/a
- copia di carta o permesso di soggiorno del richiedente
- modello sr163 compilato e firmato dalla banca o dalla posta in cui si ha un conto corrente del richiedente (attualmente basta l’iban)